COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Cassina Nuova – Camp. Jun. Prov. / Girone C Gare del 23.11.2002 tra Cassina Nuova /Bollatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Cassina Nuova - Camp. Jun. Prov. / Girone C Gare del 23.11.2002 tra Cassina Nuova /Bollatese (C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Milano datato 05.12.2002) La società POL. CASSINANUOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nella parte in cui ha squalificato i calciatori:ALBERTOAIELLO, FABIOFORTIN, STEFANOAPRICENO, GERLANDOPOLICARDI e GIUSEPPELABATE per 3 GARE e il dirigente SANTOMARELLA sino al 31.03.2003. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rileva: l’arbitro nel proprio rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, chiaramente descrive il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai calciatori:AIELLO, FORTIN, APRICENO, POLICARDI e LABATE. Comportamento, questo, la cui gravità giustifica ampiamente la squalifica comminata loro dal G.S. analogamente, la gravità del comportamento tenuto dal dirigente MARELLA(strattonamento dell’arbitro per un braccio e frasi offensive e minacciose) giustifica l’inibizione comminata allo stesso dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it