COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Cassina Nuova – Camp. Jun. Prov. / Girone C Gare del 23.11.2002 tra Cassina Nuova /Bollatese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Cassina Nuova - Camp. Jun. Prov. / Girone C
Gare del 23.11.2002 tra Cassina Nuova /Bollatese
(C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Milano datato 05.12.2002)
La società POL. CASSINANUOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nella parte in cui ha squalificato i calciatori:ALBERTOAIELLO, FABIOFORTIN, STEFANOAPRICENO, GERLANDOPOLICARDI e GIUSEPPELABATE per 3 GARE e il dirigente SANTOMARELLA sino al 31.03.2003.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rileva: l’arbitro nel proprio rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, chiaramente descrive il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai calciatori:AIELLO, FORTIN, APRICENO, POLICARDI e LABATE.
Comportamento, questo, la cui gravità giustifica ampiamente la squalifica comminata loro dal G.S. analogamente, la gravità del comportamento tenuto dal dirigente MARELLA(strattonamento dell’arbitro per un braccio e frasi offensive e minacciose) giustifica l’inibizione comminata allo stesso dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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