COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Power Geas Calcio a5 – Serie D / Girone B Gare del 06.12.2002 tra Power Geas – Rist. Pizz. Lo Smeraldo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Power Geas Calcio a5 - Serie D / Girone B
Gare del 06.12.2002 tra Power Geas - Rist. Pizz. Lo Smeraldo
(C.U. n. 23 del C.R.L. datato 12.12.2002)
La società POWERGEAS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore VICINIMASSIMO per 5 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminata al calciatore MASSIMOVICINI.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: che, come chiaramente descritta nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore VICINIMASSIMO, in seguito ad una decisione arbitrale, teneva un comportamento oltraggioso nei confronti del direttore di gara e lo spingeva con il petto. Successivamente, nel corso del secondo tempo della gara, lo stesso calciatore dalla tribuna, continuava ad ingiuriare pesantemente l’arbitro. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore VICINIMASSIMO, la sanzione comminata dal G.S. appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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