COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 Delibera GARA: DRIMS MASCETTI-FOOTBALL FIVE BG – Girone A – Del 06-12-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 Delibera GARA: DRIMS MASCETTI-FOOTBALL FIVE BG - Girone A - Del 06-12-2003 Con decisione pubblicata sul C.U. n° 24del 19-12-2002, lo scrivente Giudice Sportivo ha deciso di riservarsi ogni decisione in ordine alla gara e di sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art.15comma 1del C.G.S., il signor Stefanini Severino, tecnico della Società Football Five Bg, nonché i calciatori Panseri Roberto e Campana Raffaele della medesima Football Five Bg. Letto il referto ufficiale di gara, sentito in proposito il direttore di gara, si rileva quanto segue: Al 27° del 2° tempo il signor Stefanini Severino, tecnico della Società Football Five Bg, interveniva in modo minaccioso ed ingiurioso nei confronti del secondo direttore di gara, il quale conseguentemente decideva il suo allontanamento dal terreno di gioco. Alla notifica del provvedimento, anziché desistere dal suo atteggiamento si scagliava contro il citato direttore di gara e tentava di colpirlo con ripetuti pugni sferrati all’altezza del viso (a circa dieci centimetri) e calci sferrati all’altezza della regione lombare che fortunatamente non andavano a segno sia per l’abilità con la quale l’arbitro evitava i colpi sia perché cinque o sei calciatori e dirigenti della società ospitante intervenivano prontamente bloccando con estrema fatica il signor Stefanini che reiterando minacce ed ingiurie riusciva più volte a divincolarsi per scagliarsi contro l’arbitro. Quindi solo il pronto intervento di dirigenti e calciatori della società locale, nonché l’intervento del primo direttore di gara hanno impedito che il secondo arbitro fosse materialmente raggiunto dalla violenza dell’aggressione che il tecnico signor Stefanini Severino tentava di porre in essere. Peraltro l’intervento del primo arbitro si estendeva ad arrestare a pochi metri dal collega il calciatore Panseri Roberto della società Football Five Bg il quale istigava il proprio allenatore affinché aggredisse il secondo arbitro e lo ingiuriava e minacciava gravemente. Anche il calciatore Campana Raffaele della società Football Five Bg tentava di avvicinarsi minacciosamente ai direttori di gara venendo però fermato dall’intervento dei dirigenti locali; il solo capitano della società Football Five Bg tentava in qualche modo di intervenire in favore dei direttori di gara. A seguito dei fatti riportati e non ritenendosi ovviamente più in grado di continuare a dirigere l’incontro, gli arbitri decidevano con ragione di considerare definitivamente chiusa la gara e solo dopo parecchi minuti dal verificarsi dei fatti descritti riuscivano con l’aiuto dei dirigenti locali a raggiungere gli spogliatoi lasciando successivamente indisturbati l’impianto sportivo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il comportamento gravemente e ripetutamente ingiurioso e violento del signor Stefanini Severino, deve essere pesantemente censurato anche in considerazione della funzione da lui rivestita nell’ambito sociale; funzione che si esplicita oltre che nell’insegnamento di contenuto tecnica anche coll’esempio che in questo caso risulta inequivocabilmente antisportivo ed antieducativo. P.Q.S. DELIBERA 1. Di comminare alla Società Football Five Bg la sanzione sportiva della perdita della gara omologando il risultato come segue: Drims Mascetti-Football Five Bg 5-1 (miglior risultato conseguito sul campo); 2. Di comminare per i fatti accaduti l’ammenda di 1.150.00 alla Società Football Five Bg a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti suindicati; 3.Di inibire per i motivi su esposti il signor Stefanini Severino, tecnico della Società Football Five Bg per mesi dieci, vale a dire sino al 08-10-2003; 4.Di squalificare per i motivi su esposti il signor Panseri Roberto della società Football Five per mesi due, vale a dire sino al 5marzo 2003; 5.Di squalificare per i motivi su esposti il signor Campana Raffaele della società Football Five Br per due gare.
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