COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: SELVINO-SCANZOROSCIATE – GIRONE C – DEL 22.12.2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: SELVINO-SCANZOROSCIATE - GIRONE C - DEL 22.12.2002
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 25 del 09.01.03 questo Giudice ha deciso di riservarsi ogni decisione in ordine ai fatti avvenuti durante la gara.
Sentito in proposito l’arbitro e visto il supplemento al rapporto di gara.
Dagli atti ufficiali si rileva che al 52° del 2° tempo la gara è stata definitivamente interrotta.
Ciò in quanto, a seguito di una sua decisione tecnica, il direttore di gara era fatto oggetto da parte dei calciatori della società Selvino d’atteggiamenti gravemente minacciosi: veniva infatti circondato e ripetutamente spintonato, tanto che ritenutosi gravemente minacciato abbandonava correndo il terreno di gioco. Non poteva tuttavia entrare subito nel suo spogliatoi perché le chiavi dello stesso erano al momento detenute dal custode addetto (di cui il direttore di gara non conosce il nome), il quale, anziché consentire all’arbitro libero accesso, prima gli sferrava un calcio alla caviglia sinistra indi un violento pugno tra il collo e la testa che gli procurava forti dolori e vertigini che duravano parecchi minuti. Il direttore di gara veniva così raggiunto da diversi calciatori della società Selvino che nuovamente lo strattonavano e prendevano a calci; nella concitazione ed a causa della comprensibile tensione non riusciva ad identificare gli aggressori se non per quanto attiene il calciatore numero 16 Radogna Trifone che lo aveva colpito alla caviglia sinistra con un calcio.
Il direttore di gara rimaneva, impotente, per diversi minuti in balia dei citati calciatori e solo l’intervento del presidente della società Selvino gli consentiva di raggiungere lo spogliatoio e di poter essere curato ed assistito dal massaggiatore di tale società che gli applicava una borsa con ghiaccio sulla parte colpita, riuscendo solo dopo diversi minuti a lenire il forte dolore, le vertigine ed il malessere.
L’intervento delle forze dell’ordine che lo scortavano consentiva al direttore di gara di lasciare, poi, il campo sportivo, alle ore 17,30 circa (un’ora abbondante dopo la fine della gara) tuttavia nel tragitto passava nei pressi di alcuni calciatori della società Selvino i quali nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, con pervicacia e con comportamento inqualificabile, soprattutto in considerazione dei fatti accaduti in precedenza di nuovo lo ingiuriavano e minacciavano; in particolare il calciatore Chiodelli Alessandro lo apostrofava con l’epiteto “Disonesto” mentre il calciatore Grigis Diego lo minacciava dicendogli “tanto ti ribecco in giro e poi ti sistemo”.
Gravi e pesante censure devono quindi essere assunte a giusta sanzione di un tale comportamento di ingiustificabile violenza collettiva posto in essere dai calciatori della società Selvino e dal custode del centro, che trova attenuanti solo nell’intervento in favore dell’arbitro da parte del presidente e del massaggiatore della medesima società.
Per tale motivo si ritiene di applicare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria anche la sanzione della squalifica del campo limitatamente ad una sola giornata.
I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, e da addetti all’impianto sportivo rendono, infatti, oggettivamente responsabile la società Selvino, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 10, del nuovo C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
1) Di comminare alla società Selvino l’ammenda di EURO 1.000,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori nonché, la sanzione della squalifica del campo per 1 giornata;
2) Di comminare alla società Selvino, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
3) Di squalificare il calciatore della società Selvino, Radogna Trifone, per anni uno, vale a dire fino al 15.01.2004.
4) Di squalificare il calciatore della società Selvino, Chiodelli Alessandro, per 4 gare.
5) Di squalificare il calciatore della società Selvino, Grigis Diego, per 4 gare.
6) Di riservarsi ogni ulteriore decisione in ordine al comportamento di eventuali altri tesserati che hanno partecipato all’aggressione.