COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETÀ A.C.F. PORTO MANTOVANO – CALCIO FEMMINILE SERIE C / GIRONE A Gare dell’11.12.2002 tra Football Milan-ACF Porto Mantovano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETÀ A.C.F. PORTO MANTOVANO - CALCIO FEMMINILE SERIE C / GIRONE A
Gare dell’11.12.2002 tra Football Milan-ACF Porto Mantovano
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ACFPORTOMANTOVANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante avrebbe fatto partecipare la calciatrice MONICAIUSTONI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del CGS.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del CGS., Rilevato che la società FOOTBALLMILAN ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che la calciatrice è stata espulsa dal campo nella gara dell’8.12.2002 e quindi ai sensi dell’art. 41 comma 2 del CGS, è automaticamente squalificata per una giornata di gara, “senza declaratoria del giudice sportivo”, il reclamo di conseguenza è fondato in quanto la calciatrice non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli Artt. 12/13/14/42 n. 2 del CGS., la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo
DELIBERA
a) di comminare alla società FOOTBALLMILAN la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
b) di comminare alla società FOOTBALLMILAN l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalifica la calciatrice MONICAIUSTONI per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 31.01.2003 il dirigente accompagnatore sig. CHIODINIMILENA della società FOOTBALLMILAN, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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