COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vignate Calcio – Camp. 2° Cat. / Girone J Gare del 22.12.2002 tra Atletico Pioltello-Vignate Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vignate Calcio - Camp. 2° Cat. / Girone J Gare del 22.12.2002 tra Atletico Pioltello-Vignate Calcio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società VIGNATECALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare i calciatori FAVALELUCA e BEGGIOSIMONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del CGS. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del CGS. Rilevato che la società ATLETICOPIOLTELLO ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 20 datato 19.12.2002 del Comitato Prov. di MILANO i calciatori suddetti risultano squalificati per una gara per recidività in ammonizione, rilevato che ai sensi dell’art. 17 comma 2 del CGS le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione e che di conseguenza i calciatori avevano titolo a partecipare alla gara del 19.12.2002 (giorno di pubblicazione del Comunicato che riportava la loro squalifica), mentre non avevano titoli a partecipare alla gara del 22.12.2002, anche non avendo partecipato alla gara del 19.12.2002, e di conseguenza il reclamo è fondato. Visti gli artt. 12/13/14/42 n. 2 del CGS, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo DELIBERA a) di comminare alla società ATLETICOPIOLTELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla società ATLETICOPIOLTELLO l’ammenda di EURO 77,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori FAVALELUCA e BEGGIOSIMONE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 31.01.2003 il dirigente accompagnatore AVENIAANTONIO della società ATLETICOPIOLTELLO, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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