COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casorezzo – Camp. 2° Cat. / Girone M Gare del 07.12.2002 tra Casorezzo-Oratoriana Vittuone (C.U. n. 19 del Comitato Prov. di Milano datato 12.12.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Casorezzo - Camp. 2° Cat. / Girone M
Gare del 07.12.2002 tra Casorezzo-Oratoriana Vittuone
(C.U. n. 19 del Comitato Prov. di Milano datato 12.12.2002)
La società CASOREZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.s. che ha deliberato:
a) di comminare alla soc. CASOREZZO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2;
b) di squalificare per TRE gare il calciatore BINIMARCO della soc. CASOREZZO;
c) di squalificare per UNA gara i calciatori:CRESPIMARZIO-MAGGIORNIMAURIZIO-MILELLA NICOLA e SARRACCOGIANMARIA tutti della soc. CASOREZZO;
d) di inibire sino al 10.03.2003 il Dirigente della soc. CASOREZZO Sig. DALZOPPOMAURIZIO;
e) di comminare la sanzione pecuniaria di EURO 97,00 alla soc. CASOREZZO(comportamento calciatori);
f) di comminare la sanzione pecuniaria di EURO 97,00 alla soc. CASOREZZO(comportamento propri sostenitori), lamentando che le ragioni addotte dall’arbitro sarebbero inveritiere. Si negano i comportamenti minacciosi e offensivi del pubblico, si contestano le dinamiche ascritte ai calciatori e dirigenti della società reclamante e di conseguenza si chiede la revisione totale della decisione del giudice di primo grado riducendo le inibizioni e cassando squalifiche e ammende.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS. Rileva: letto ed esaminato il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, fonte privilegiata di prova si evince che tutte le argomentazioni a sostegno del giudice di prime cure appaiono fondate e meritevoli di adesione. In particolare in merito alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Si evidenzia che al 26’ del 2° tempo il direttore di gara disponeva l’espulsione di ben 5 (CINQUE) calciatori della reclamante, che di conseguenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 73 del CGS. Veniva a mancare il numero minimo di calciatore in campo. Per ciò che riguarda la squalifica a carico del calciatore MARCOBINI (capitano) la stessa per condotta posta in essere è del tutto meritevole di conferma. In merito alle sanzioni disposte a carico dei calciatori CRESPI MARZIO-MAURIZIO MAGGIONI-NICOLA MILELLA e GIANMARIA SARRACCO, le stesse ex art. 41 comma 3 del CGS. Non sono reclamabili. L’inibizione irrogata al sig. MAURIZIODALZOPPO, appare anch’essa da confermare per la condotta posta in essere dal dirigente sanzionato. Le ammende, in considerazione delle ragioni indicate dal G.S. e scaturite dalle indicazioni riportate dal direttore di gara nel proprio referto, sono da confermare considerandosi sin troppo benevole.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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