COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese – Camp. 2° Cat. / Girone Q Gare del 15.12.2002 tra Itala-Concagnese (C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Varese datato 19.12.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese - Camp. 2° Cat. / Girone Q Gare del 15.12.2002 tra Itala-Concagnese (C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Varese datato 19.12.2002) La società POL. CONCAGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAUROUBOLDI sino al 22.12.2004, lamentando che la condotta tenuta dal calciatore sanzionato sarebbe maturata a seguito di un gesto inconsulto frutto di una momentanea reazione alla decisione arbitrale. Si espone altresì, il pentimento ed il rammarico del calciatore, per quanto commesso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: letto ed esaminato il referto arbitrale si evince inequivocabilmente che il calciatore MAUROUBOLDI a seguito della espulsione disposta a suo carico dal direttore di gara, mentre questi era intento ad annotare il provvedimento sul proprio taccuino, lo colpiva con un violento schiaffo in volto provocando il volo del fischietto di alcuni metri. Di seguito il calciatore veniva allontanato dai propri compagni di squadra, senza, perciò, manifestare alcun ravvedimento o pentimento. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, pertanto, la sanzione disposta dal G.S. di prime cure appare del tutto congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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