COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Spinadesco – Camp. 3° Cat. / Girone B Gare del 08.12.2002 tra U.S. Drago – Pol. Spinadesco (C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Cremona datato 12.12.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Spinadesco - Camp. 3° Cat. / Girone B
Gare del 08.12.2002 tra U.S. Drago - Pol. Spinadesco
(C.U. n. 18 del Comitato Prov. di Cremona datato 12.12.2002)
La società POL. SPINADESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Dirigente accompagnatore MARIOLAMPUGNANI sino al 31.12.2003, lamentando che l’inibizione comminata al LAMPUGNANI è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento.
Infatti, la gravità del comportamento tenuto dal LAMPUGNANI nei confronti dell’arbitro è descritto chiaramente dal direttore di gara nel proprio rapporto (spinta al petto con le mani, frasi offensive e istigazione al pubblico nel commettere atti di violenza sempre nei confronti dell’arbitro) giustifica ampiamente l’inibizione comminata dal G.S. al Sig. LAMPUGNANI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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