COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Delibera GARA: CASTELLEONESE-CASALPUSTERLENGO – Girone A – Del 12-01-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PROMOZIONE
Delibera
GARA: CASTELLEONESE-CASALPUSTERLENGO - Girone A - Del 12-01-2003
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 16.01.2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società CASALPUSTERLENGO.
Visti gli atti ufficiali di gara:
Letto il reclamo e dato atto che lo stesso è stato regolarmente proposto e presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS.
Dall’esame dei motivi di ricorso si rileva che la società CASTELLEONESE a far tempo dal 26° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore Mizzotti Andrea nato nel 1982 con il calciatore Fiammeni William nato nel 1980 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982 anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa; provvedeva poi successivamente, al 32° minuto del 2° tempo, ad inserire il calciatore Cattaneo Marco, nato nel 1982 in sostituzione di altro calciatore.
La Società CASTELLEONESE non ha fatto pervenire le proprie deduzioni in proposito.
Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta infatti che la società CASTELLEONESE ha effettivamente sostituito, al 26° minuto del 2° tempo il calciatore Mizzotti Andrea nato nel 1982 con il calciatore Fiammeni William nato nel 1980 e solo successivamente al 32° minuto del 2° tempo, ha provveduto ad inserire il calciatore Cattaneo Marco, nato nel 1982 in sostituzione di altro calciatore; pertanto per circa sei minuti, tra il 26° ed il 32° minuto del 2° tempo, la Società CASTELLEONESE ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982.
Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U.n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, così come ribadito dalle determinazioni del CRL al punto 3 dell’allegato al C.U. n° 13 del 3-10-2002.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
Dato atto che il reclamo è quindi fondato
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo e disporre la restituzione della relativa tassa, se versata;
b) di comminare alla Società CASTELLEONESE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.