COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Frogmontegani La Rossa-Locate S. Luigi – Camp. Jun. Prov. / Girone E Gare del 21.12.2002 tra Frogmontegani La Rossa-Locate San Luigi (C.U. n. 21 del Comitato Prov. di Milano datato 09.01.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Frogmontegani La Rossa-Locate S. Luigi - Camp. Jun. Prov. / Girone E Gare del 21.12.2002 tra Frogmontegani La Rossa-Locate San Luigi (C.U. n. 21 del Comitato Prov. di Milano datato 09.01.2003) Le società in epigrafe unificate hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per 6 giornate di gara i capitani di entrambe le società MAGNOEMANUELELUCA e MANFREDINISTEFANO ai sensi dell’art. 2 comma 2 del C.G.S., in quanto al termine della gara l’arbitro era stato colpito con una pallonata alla nuca lanciatogli alle spalle da un calciatore presente sul terreno di giuoco e l’autore del fatto non era stato identificato. La Commissione Disciplinare, preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., disposta per evidenti motivi di connessione la riunione dei procedimenti, osserva che la FROGMONTEGANILAROSSA ha precisato nel reclamo che il proprio calciatore DAVIDEDAMONE, al fischio arbitrale di fine gara, ha calciato il pallone dal limite dell’area di rigore, colpendo del tutto involontariamente l’arbitro che si trovava a circa 20 metri di distanza all’altezza del cerchio di centro campo, in conseguenza dell’individuazione dell’autore dell’atto viene meno la responsabilità dei capitani delle due squadre e che di conseguenza le sanzioni comminate devono essere revocate. Per quanto riguarda la posizione del calciatore DAVIDEDAMONE, tesserato della FROGMONTEGANI, va rilevato che agli atti non vi è alcuna prova che lo stesso abbia calciato il pallone con la volontà di colpire l’arbitro o quanto meno di indirizzarlo, in segno di stizza o di protesta in direzione dello stesso; la circostanza che il direttore di gara non abbia subito traumi e non riporti nel rapporto che la pallonata gli abbia provocato dolore fa presumere, anzi, che il calciatore, come affermato dalla reclamante, si trovasse a notevole distanza e non avesse alcuna intenzione d’arrecare danno all’arbitro o di mettere in atto un gesto di protesta nei di lui confronti. Nessuna sanzione può dunque essere comminata al calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto da entrambe le società REVOCA La squalifica per 6 gare comminata ai calciatori MANFREDINISTEFANO della LOCATES, LUIGI e MAGNO EMANELELUCA della FROGMONTEGANILAROSSA, dispone l’accredito della relativa tassa a favore delle due società reclamanti.
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