COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA: FOOTBALL MILAN-STELLA SESTESE – Girone B – Del 31-01-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D
GARA: FOOTBALL MILAN-STELLA SESTESE - Girone B - Del 31-01-2003
Durante l’intervallo veniva accidentalmente a mancare l’illuminazione del terreno di gioco che veniva comunque ripristinata per l’inizio del secondo tempo. Al sesto minuto di gioco si ripeteva il guasto e l’illuminazione, nonostante gli interventi non veniva ripristinata pertanto, l’Arbitro dopo aver atteso quindici minuti e constatato che non era possibile ottenere il corretto funzionamento dell’impianto sospendeva definitivamente la gara.
La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3della F.I.G.C. relativa alla regola n°1del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3 marzo 1994 C.U. n°19).
“La società che intende invocare la causa di forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città (C.A.F. 19 gennaio 1995 C.U. n°16)”.
Pertanto, non essendo pervenute da parte della società Football Milan cause di giustificazione,
DELIBERA
di comminare alla società FOOTBALL Milan, ai sensi dell’art.12 del nuovo C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2