COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casalmaiocco – Camp. 2° Cat. / Girone V Gare del 22.12.2002 tra Usom-Casalmaiocco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casalmaiocco - Camp. 2° Cat. / Girone V Gare del 22.12.2002 tra Usom-Casalmaiocco (C.U. n. 21 del Comitato Prov. di Milano datato 09.01.2003) La Soc. CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:CORRADOMAZZA e FERDINANDOARCAMONE rispettivamente sino al 31.05.2003 e sino al 22.04.2003, lamentando che le sanzioni comminate erano eccessive. Contestualmente ha proposto reclamo in proprio il calciatore MAZZACORRADO chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che i reclami sono stati inviati nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., riuniti gli stessi, sentiti i reclamanti ed i loro assistenti, osserva che considerata anche la sosta del campionato durante il periodo natalizio la sanzione comminata al calciatore FERDINANDOARCAMONE, che ha spinto da tergo con entrambe le mani l’arbitro, costringendolo ad avanzare di un paio di passi per non perdere l’equilibrio, appare equa. Con minor rigore può invece essere valutata la condotta del MAZZACORRADO che al termine della gara ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, frasi ironiche ed un epiteto offensivo: equa appare la squalifica a tutto il 05.05.2003. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica al calciatore MAZZACORRADO a tutto il 05.05.2003, confermando per il resto la impugnata delibera. Dispone l’accredito della tassa a favore della reclamante e la restituzione della stessa a favore di MAZZACORRADO(calciatore).
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