COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Football Five – Camp. C.5 C.1 / Girone A Gare del 06.12.2002 tra Drims Mascetti-Football Five
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Football Five - Camp. C.5 C.1 / Girone A
Gare del 06.12.2002 tra Drims Mascetti-Football Five
(C.U. n. 26 del Comitato R.L. datato 16.01.2003)
La Società FOOTBALLFIVE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatorePANSERIROBERTO sino al 5 MARZO 2003, lamentando l’eccessiva pesantezza della sanzione comminata dal G.S. al proprio calciatore.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
che, letto il reclamo e come chiaramente descritto nel rapporto del direttore di gara, il calciatore PANSERIROBERTO, istigando il proprio allenatore ad aggredire l’arbitro, teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso direttore di gara.
Pertanto visto il comportamento tenuto dal calciatore ROBERTOPANSERI la squalifica comminataglia dal G.S. appare meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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