COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Nuova Cogliatese – Camp. Juniores Prov. / Girone A Gare del 21.12.2002 tra G.S. Nuova Cogliatese-Villaggio Fiori Antonini

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Nuova Cogliatese - Camp. Juniores Prov. / Girone A Gare del 21.12.2002 tra G.S. Nuova Cogliatese-Villaggio Fiori Antonini (C.U. n. 19 Com. Prov. Monza del 09.01.03) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della G.S. Nuova Cogliatese che richiede, in riforma della delibera impugnata, l’assegnazione della vittoria “a tavolino”, rilevato che il reclamo è tempestivo e che copia dello stesso è stato inviato alla controparte, come da ricevuta in atti, rilevato che la Soc. Villaggio Fiori antonini non ha inviato controdeduzioni, sentita la reclamante e richiesti all’arbitro chiarimenti in merito alla decisione dallo stesso assunta di non riprendere la gara all’inizio del secondo tempo, osserva; Nel supplemento di rapporto inviato a questa Commissione l’arbitro precisa che al termine del primo tempo mentre si recava negli spogliatoi alcuni calciatori della società Villaggio Fiori Antonini (non meno di quattro-cinque) lo insultavano e che, di conseguenza, avendo già espulso due calciatori della stessa squadra, inconseguenza dei provvedimenti disciplinari che avrebbero dovuto assumere nei confronti dei predetti calciatori, sarebbe venuto a mancare il numero minimo di calciatori per poter proseguire la gara. Da qui la inevitabile decisione di non far riprendere la gara stessa nel secondo tempo. L’arbitro ha pure precisato di non essere in grado, evidentemente per la concitazione del momento e per l’episodio riportato dal G.S. e che aveva visto protagonista il calciatore Luca Del Po, di non essere in grado di riconoscere i calciatori che lo avevano insultato ed ha confermato che gli insulti e le minacce sempre da parte dei tesserati della Soc. Villaggio Fiori antonini si erano ripetuti quando ormai era rientrato nel proprio spogliatoio, la porta del quale era stata oggetto di forti calci e pugni. È evidente che anche agli autori di tali atti l’arbitro avrebbe dovuto notificare provvedimenti disciplinari e che, di conseguenza, la gara non avrebbe potuto, comunque, essere ripresa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo COMMINA alla Soc. Villaggio Fiori Antonini la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-2 disponendo l’accredito della tassa reclamo a favore del G.S. Nuova Cogliatese.
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