COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 19/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale del calciatore Morgan Marinoni, tesserato dalla A.S.Ticinia Robecchetto, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e della A.S. Ticinia Robecchetto ex art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°3 del 19/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera del Procuratore Federale del calciatore Morgan Marinoni, tesserato dalla A.S.Ticinia Robecchetto, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e della A.S. Ticinia Robecchetto ex art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato
L’istruttoria esperita dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini permette di ricostruire con precisione quanto avvenuto al termine della gara (Terza Categoria Com. Prov. Legnano) O.F.C. Arnate - A.S. Ticinia Robecchetto disputata il 27 gennaio 2002.
Il calciatore della A.S. Ticinia Robecchetto, Morgan Marinoni, colpiva volontariamente e con violenza con un pugno in piena fronte il calciatore della O.F.C. Arnate, Elia Guerra, reo, a suo dire, di avergli sputato in faccia nel corso della gara. Elia Guerra si accasciava al suolo privo di sensi, non sbatteva la testa contro il pavimento solo per il pronto intervento dei compagni, ma doveva essere trasportato in autoambulanza al Presidio Ospedaliero di Gallarate, dove veniva ricoverato “per trauma cranico (commotivo) conseguente a percosse”, lieve perdita di coscienza ed amnesia dell’accaduto e da dove veniva dimesso il 30 gennaio 2002 con prescrizione di riposo ed assunzione di medicinali per trenta giorni.
La desposizione del calciatore Rodolfo De Marinis, capitano della O.F.C. Arnate, che ha sostanzialmente confermato la versione del Guerra, precisa e dettagliata, è del tutto attendibile, mentre nessuna rilevanza ai fini del decidere hanno le affermazioni dei compagni di squadra del Marinoni, che, tranne pietro Micillo, si sono limitati a riferire quanto appreso da terzi. La versione resa da Pietro Micillo secondo il quale Morgan Marinoni colpiva involontariamente il Guerra con una gomitata nell’intento di liberarsi è, peraltro, contraddetta dalle dichiarazioni del Marinoni al Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il deferito, infatti, ha affermato di essere entrato negli spogliatoi, di non aver colpito nessuno e di non capire perché era accusato di aver dato un pugno al Guerra.
Non irrilevante è, infine, la circostanza ammessa dallo stesso deferito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che la società di appartenenza ha comminato allo stesso una multa di E 25, pari ai rimborsi mensili.
Alla responsabilità del tesserato Morgan Marinoni che - tra l’altro - con il proprio comportamento poteva contribuire a determinare fatti di violenza consegue la responsabilità oggettiva della A.S. Ticinia Robecchetto.
Tanto premesso la C.D.
DICHIARA
Morgan Marinoni responsabile della violazione ascrittagli e commina allo stesso la squalifica sino al 31 marzo 2003
COMMINA
alla A.S. Ticinia Robecchetto, oggettivamente responsabile del comportamento del suo tesserato, l’ammenda di E 1.032,91.
Si comunichi direttamente alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
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