COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 19/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera Football Club – Rappresentativa Juniores Reg. Gara del 12.06.2002 tra Magenta – Rappresentativa Cil Ovest

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 19/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Brera Football Club - Rappresentativa Juniores Reg. Gara del 12.06.2002 tra Magenta - Rappresentativa Cil Ovest (C.U. n. 47 del Comitato Reg. Lomb. datato 20.06.2002) La Società BRERAFOOTBALL CLUB ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREAPIRILLO a tutto il 18.09.2002, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva e chiede una riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42, n. 5 del C.G.S. rileva: che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto del direttore di gara, il calciatore ANDREAPIRILLO della società BRERA FOOTBALL CLUB, al termine della gara, si avvicinava ad un calciatore avversario e lo colpiva violentemente al volto con un pugno facendolo cadere. Il Calciatore che ha subito l’aggressione riportava un vistoso ematoma sotto l’occhio destro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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