COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: NUOVA COGLIATESE MOLINELLO – GIRONE G – DEL 26.01.03
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: NUOVA COGLIATESE MOLINELLO - GIRONE G - DEL 26.01.03
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 06.02.03 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Nuova Cogliatese.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Letto il reclamo inviato regolarmente in data 29.1.03 e rilevato che la società Nuova Cogliatese sostiene che la società Molinello a partire dal 35° del 2° tempo è rimasta con un solo calciatore nato dal 1981; avendo sostituito, al 23° del 2° tempo, il calciatore n° 11 Giudici Andrea, classe 1981 con il calciatore n° 18 Romano Filippo classe 1981 e successivamente al 35° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Provasi Matteo, classe 1982 con il calciatore n° 15 Sangalli Oscar, classe 1971; per la qual cosa chiede a carico della società Molinello l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
Dato atto che la società Molinello ha inviato le proprie controdeduzioni con le quali afferma che, contrariamente a quanto riportato agli atti ufficiali di gara, la società Molinello ha provveduto alla sostituzione del calciatore n° 9 Provasi Matteo, classe 1982 non con il calciatore n° 15 Sangalli Oscar, classe 1971, bensì con il calciatore n° 16 Spinelli Luca classe 1982; pertanto non è rimasta ocn un solo calciatore nato dopo il 1981, bensì con i due calciatori così come previsto dal punto 3.1.1. del C.U. n° 44 del 30.05.02, che ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Dal rapporto ufficiale di gara, risulta che la società Molinello ha sostituito, al 23° del 2° tempo, il calciatore n° 11 Giudici Andrea, classe 1981, con il calciatore n° 18 Romano Filippo classe 1981 e successivamente al 35° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Provasi Matteo, classe 1982 con il calciatore n° 15 Sangalli Oscar, classe 1971; tuttavia il direttore di gara, sentito in proposito, e come risulta dal supplemento di rapporto, ha precisato che sia sul rapporto di gara sia sul foglio consegnato alle società al termine della gara stessa ha erroneamente indicato quale calciatore entrante in sostituzione del calciatore numero 9 il calciatore n. 15 anziché, come effettivamente avvenuto, il calciatore numero 16 Spinelli Luca classe 1982: e pertanto a partire dal 35° del 2° tempo sul terreno di gioco erano presenti i due calciatori nati dopo il 1981.
Dall’esame dei fatti su esposti il reclamo non può essere accolto.
PQM
DELIBERA
a) di rigettare il reclamo ed addebitare la relativa tassa;
b) di omologare come segue il risultato della gara: Nuova Cogliatese-Molinello 2.4.