COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: SERENISSIMA-U.S. ISORELLA – GIRONE N- DEL 2.2.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: SERENISSIMA-U.S. ISORELLA - GIRONE N- DEL 2.2.2003
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società SERENISSIMA a far tempo dal 43° minuto del 1° tempo ha sostituito il calciatore n. 3 nato nel 1983 con altro calciatore nato nel 1977: pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1981 anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art. 34/bis delle n.O.I.F.
Considerato che il C.U. n. 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1, ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di PRIMACATEGORIA hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazioni delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Serenissima la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.