COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D GARA: PAVIA-ABANELLA – GIRONE B- DEL 26.01.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D GARA: PAVIA-ABANELLA - GIRONE B- DEL 26.01.2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 28 del 30.01.03 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società AC. Abanella. Letto il reclamo preannunziato ed inviato regolarmente ai sensi del combinato disposto degli art. 24 comma 2; 29 comma 5 e 42 comma 1 e 5 del nuovo C.G.S. Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito il direttore di gara il quale sostiene che non conosce personalmente la calciatrice. La reclamante soc. Abanella assume che prima dell’inizio della gara è stato consegnata al direttore di gara dichiarazione del dirigente con la quale si attestava la identità della calciatrice Sangalli Sara iscritta in elenco al n° 7 e sprovvista di documenti ufficiali di riconoscimento; mentre in un primo momento il direttore di gara avrebbe accolto la richiesta; successivamente, anche a seguito dell’intervento dell’allenatore della società avversaria che si esprimeva negativamente a riguardo, avrebbe comunicato l’impossibilità di accettare la certificazione impedendo quindi alla calciatrice di partecipare alla gara. Chiede quindi la ripetizione della gara ritenendo idonea allo scopo la dichiarazione del dirigente. Si rileva che gli atti ufficiali di gara nulla riportano a riguardano e, sull’elenco dei partecipanti alla gara il nome della calciatrice è stato depennato. Il direttore di gara, a riguardo sentito, ha dichiarato di non conoscere personalmente la calcitrice la quale proprio perché sprovvista di ogni documento di riconoscimento non ha potuto prendere parte alla gara. In proposito giova ricordare che l’art. 71 della NOIF che risulta nel medesimo testo assunto nelle Decisioni ufficiali della FIGC in allegato alla regola 3 del gioco del calcio, testualmente recita “L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondono a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata, o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalla Leghe, del Settore per l’attivtà Giovanile e Scolastica e dai Comitati”. Nessun accenno quindi ad attestazioni, autocertificazioni o altre tipologie di documentazioni diverse da quelle citate. La calciatrice quindi non poteva prendere parte alla gara e la decisione dell’arbitro è certamente corretta. Il reclamo va quindi respinto. P.Q.S. DELIBERA a) di respingere il reclamo presentato dalla Società Abanella disponendo che la relativa tassa venga addebitata; b) di omologare il risultato con il punteggio sul campo: Pavia-Abanella 4-0.
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