COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: CASTEGGIO BRONI – MEZZANESE – GIRONE A – DEL 02.02.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: CASTEGGIO BRONI - MEZZANESE - GIRONE A - DEL 02.02.2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 06.02.03 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Mezzanese. Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che il reclamo è stato presentato in modo regolare. Dato atto che la società Casteggio Broni non ha fatto pervenire controdeduzioni. La società Mezzanese sostiene che la società Casteggio Broni, ha iniziato la gara con tre calciatori nati dopo il 1982 e precisamente: Biazzi Fabrizio nato nel 1982; Procaccio Stefano nato nel 1983 e Banfi Mirko nato nel 1984. Al 17° del secondo tempo sostituiva il calciatore Banfi Mirko, nato nel 1984, con altro calciatore nato nel 1974 rimanendo così con due calciatori nati dopo il 1982; infine, a partire dal 23° del 2° tempo, è rimasta con un solo calciatore nato dal 1982; in quanto il calciatore Procaccio Stefano, classe 1983, è stato espulso dall’arbitro in tal modo la citata società, “pur avendo la possibilità di effettuare ancora due sostituzioni” è comunque rimasta con un solo calciatore partecipante alla gara, nato dal 1982. Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta che i fatti descritti dalla società Mezzanese sono corrispondenti a quanto riferito dal direttore di gara; la società Casteggio Broni a partire dal 23° del 2° tempo è rimasta con un solo calciatore nato dal 1982; in quanto, dopo aver provveduto regolarmente a sostituire il calciatore Banfi Mirko, nato nel 1984, con altro calciatore nato nel 1974, è stato espulso dall’arbitro il calciatore Procaccio Stefano, classe 1983, e la gara è effettivamente proseguita, dopo l’espulsione, con la sola presenza di un calciatore nato dopo il 1.1.1982. Come già ampiamente argomentato in una precedente deliberazione (pubblicata sulCU 21 del 28.11.02), giova ricordare che il CRL ai sensi dell’art. 34/bis delle Noif e, come riportato sul C.U. n. 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1, ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, fatti salvi (tale obbligo quindi cessa)” ... a) i casi di espulsione dal campo; b) i casi di infortunio dei calciatori... ove (e quindi riferitamente al solo caso dell’infortunio) siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite”; quanto sopra è stato, peraltro, ribadito dal punto 3 delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicate sul C.U. n. 13 del 03.10.2002 che pure testualmente e senza modificare in alcun modo la sostanza della disposizione su indicata testualmente recita: ...“fatti salvi” ... i casi di espulsione del campo e di infortunio dei calciatori ... ove (e quindi riferitamente al solo caso dell’infortunio) siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite”. La soc. Casteggio Broni, a seguito dell’espulsione del calciatore Procaccio Stefano, classe 1983 non aveva quindi alcun obbligo di far partecipare alla gara altro calciatore nato dopo il 1.1.1982. La gara si è quindi svolta regolarmente. Richiamato l’art. 34/bis delle N.O.I.F. Il reclamo è quindi infondato e pertanto va rigettato. PQM DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara: Casteggio Broni-Mezzanese 3-2. b) di incamerare la tassa reclamo.
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