COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Casalmorano – Camp. 3° Cat. / Girone A Gare del 26.01.2003 tra A.S. Casalmorano-Crema 1908

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Casalmorano - Camp. 3° Cat. / Girone A Gare del 26.01.2003 tra A.S. Casalmorano-Crema 1908 (C.U. n. 23 del Comitato Prov. di CREMA) La soc. A.S. CASALMORANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: STEFANOVENTURELLI e MIRKOMONICO rispettivamente per 3 e per 2 gare, lamentando che le sanzioni erano eccessive. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che ai sensi dell’art. 41 n. 3 lettera a, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara: il reclamo relativamente al calciatore MIRKOMONICO va dunque dichiarato inammissibile. Con minor rigore può essere valutato il comportamento del calciatore STEFANOVENTURELLI “che a seguito di un fallo subito”, ha pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’autore del fallo stesso. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore STEFANOVENTURELLI a DUEGARE, e dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda il calciatore MIRKOMONICO. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa.
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