COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Lexus 2001 – Camp. Calcio A5 Serie D / Girone D Gare del 30.01.2003 tra Centro Sportivo Casteggio-Lexus 2001 (C.U. n. 28 del Comitato R.L. datato 30.01.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Lexus 2001 - Camp. Calcio A5 Serie D / Girone D Gare del 30.01.2003 tra Centro Sportivo Casteggio-Lexus 2001 (C.U. n. 28 del Comitato R.L. datato 30.01.2003) La società A.C. LEXUS 2001 ha proposto reclamo assumendo che i calciatori PERDUCANICOLA e CARMIGNANIGIORGIO del G.S. CASTEGGIO avevano partecipato alla gara in oggetto in posizione irregolare in quanto gli stessi risultavano squalificati come da C.U. n. 28 del 30.01.2003. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che copia dello stesso non è stata inviata alla controparte, come prescritto dall’art. 29 n. 5 del C.G.S. e quindi il reclamo è inammissibile, ai sensi del successivo n. 9 della medesima norma. Oltre che inammissibili il reclamo, peraltro, è anche infondato in quanto i detti calciatori avevano titolo a partecipare alla gara; ai sensi dell’art. 17 n. 2 del C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e dall’art. 41 comma 2. La sanzione relativa ai due calciatori, che non sono stati espulsi dal campo, è stata pubblicata il 30.01.2003 cioè lo stesso giorno dalla gara in oggetto, alla quale, come detto i due tesserati avevano titolo a partecipare. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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