COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Laser 86 – Camp. Calcio A5 Serie C/ Girone A Gare del 20.01.2003 tra G.S. Vigevano/Laser 86

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Laser 86 - Camp. Calcio A5 Serie C/ Girone A Gare del 20.01.2003 tra G.S. Vigevano/Laser 86 (C.U. n. 28 del Comitato R.L. datato 30.01.03) La societàLASER 86 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore OLDONILUCA per CINQUEGARE, lamentando che quest’ultimo si era limitato ad ingiuriare il direttore di gara, senza lanciargli la bottiglietta d’acqua. Pertanto, chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Dal rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge infatti, che l’OLDONI, espulso per aver ingiuriato il direttore di gara in segno di protesta ha effettivamente lanciato una bottiglietta d’acqua, in direzione dell’arbitro stesso senza colpirlo. Considerata la gravità del suddetto comportamento deve ritenersi congrua la squalifica comminata dal G.S. al calciatoreOLDONILUCA. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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