COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Capriolese – Camp. Jun. Prov. / Girone D Gara del 25.01.2003 tra Urago-Capriolese (C.U. n. 22 del Comitato Prov. di Brescia datato 30/01/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Capriolese - Camp. Jun. Prov. / Girone D Gara del 25.01.2003 tra Urago-Capriolese (C.U. n. 22 del Comitato Prov. di Brescia datato 30/01/2003) La società CAPRIOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ARMANNI CRISTIANO per CINQUE GARE, lamentando che la stessa parrebbe eccessiva con riferimento alle proteste dallo stesso effettuato dopo che il direttore di gara lo aveva espulso, a dire della reclamante, per proteste. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non merita accoglimento. Il direttore di gara, nel proprio rapporto, ha precisamente individuato il calciatore ARMANNI CRISTIANO mentre, dopo le proteste e le ingiurie nei suoi confronti, gli appoggiava la mano sulla spalla con fare minaccioso. A fronte di ciò, pertanto, del tutto priva di valore la versione della reclamante e pertanto la sanzione del primo giudice merita integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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