COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: CALCENSE-ANDICE PIOLTELLESE-GIRONE E – DEL 02.03.03

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: CALCENSE-ANDICE PIOLTELLESE-GIRONE E - DEL 02.03.03 Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Calcense a far tempo dal 47° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Taglietti Ivan nato nel 1982 con altro calciatore Costa Matteo nato nel 1981 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa; infatti la società aveva schierato dal primo minuto i calciatori Passi Elia classe 83, non sostituito; Carminati Daniele classe 1982, sostituito al 1 minuto del secondo tempo con il n° 15 Malzani Michele classe 1980; n-° 9 Vitali Damiano classe 1983, sostituito al 30° del 2° tempo con Guarneri Emanuele classe 1970 ed il citato calciatore Taglietti Ivan classe 1982, sostituito con il calciatore Costa Matteo classe 1981. Richiamato l’art. 34/bis delle n.O.I.F. Considerato che il C.U. n° 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Calcense la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it