COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: G.B. VIGHENZI-A. TRAVAGLIATO – Girone A – Del 23-02-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: G.B. VIGHENZI-A. TRAVAGLIATO - Girone A - Del 23-02-2003
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 27/02/2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società G.B.Vighenzi.
Letto il reclamo regolarmente presentato dalla Società G.B. Vighenzi.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito il direttore di gara.
Rilevato che:
- con il proprio reclamo la Società G.B. Vighenzi assume che l’Arbitro della gara in oggetto aveva, nel primo tempo, ammonito il calciatore numero 9 dell’A.Travagliato signor Capitanio Paolo; successivamente, nel secondo tempo, ammoniva il calciatore della società Vighenzi numero 9 Norbis Fabio espellendolo immotivatamente per doppia ammonizione (evidentemente per aver commesso un errore di trascrizione della ammonizione comminata al calciatore numero 9 dell’altra società): infatti, sostiene la società Vighenzi, a carico del calciatore Norbis risultava esservi la sola ammonizione comminata nel secondo tempo.
- peraltro dal referto ufficiale di gara e dal relativo supplemento risulta che il direttore di gara, al 35° minuto del primo tempo ammoniva il calciatore della società Vighenzi numero 9 Norbis Fabio al 35° minuto del secondo tempo nuovamente lo ammoniva e pertanto provvedeva ad espellerlo.
La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di respingere il reclamo presentato dalla Società G.B.Vighenzi per i motivi meglio esposti in epigrafe;
b) di confermare il risultato conseguito sul campo: G.B. Vighenzi-A.Travagliato 1-2;
c) di addebitare alla Società G.B. Vighenzi la tassa reclamo.