COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento di Mario deMaestri e Gerardo Franceschini, rispettivamente Presidente e Direttore Sportivo della F.C. Cassano 1966, nonché della F.C. Cassano 1966 ad opera del Procuratore Federale

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento di Mario deMaestri e Gerardo Franceschini, rispettivamente Presidente e Direttore Sportivo della F.C. Cassano 1966, nonché della F.C. Cassano 1966 ad opera del Procuratore Federale Il 24.07.2002 FRANCESCOARANCI, padre del calciatore PAOLOARANCI, nato il 07.02.1982, esponeva al COMITATO REGIONALE LOMBARDIA che il figlio PAOLO, tesserato da circa tre anni per la società F.C. CASSANO 1966, avendo partecipato a pochi spezzoni di gara, aveva più volte chiesto di essere ceduto, ottenendo sempre risposte negative: alcuni giorni prima dell’esposto, ad una nuova sollecitazione di cessione, il calciatore si era sentito richiedere dai dirigenti della società di appartenenza l’importo di venticinquemilioni di vecchie lire. All’esito degli accertamenti dell’incaricato dell’ufficio indagini, che ha raccolto le dichiarazioni del direttore sportivo della F.C. CASSANO 1966 GERARDOFRANCESCHINI, del Presidente della Società MARIODEMAESTRI, di PAOLOARANCI e di FRANCESCOARANCI, il 18.12.2002 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione MARIO DE MAESTRI e GERARDO FRANCESCHINI, nella loro qualità come sopra indicato, nonché la F.C. CASSANO per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 7 comma 6 e 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e la terza per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti. Convocati con raccomandata 28.01.2003, i deferiti, dopo aver chiesto ed ottenuto copia degli atti del procedimento, si sono presentati avanti questa Commissione per il dibattimento, assistiti da difensore di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale concludendo per l’affermazione di responsabilità dei deferiti ha richiesto che a MARIO DE MAESTRI e GERARDO FRANCESCHINI venisse comminata la sanzione dell’inibizione per mesi SEI ed alla società quella di EURO 500,00 di ammenda. I deferiti, sostenendo che era stata avanzata una richiesta tanto elevata per scherzo ed al solo fine di ribadire, come già affermato, l’incedibilità del calciatore, hanno chiesto il proscioglimento degli addebiti. Tanto premesso la Commissione Disciplinare osserva: E’ pacifico, perché ammesso dal FRANCESCHINI all’incaricato dell’ufficio indagini (“Io allora ho risposto che il prezzo del cartellino era di lire 25.000.000=,preciso che questa cifra mi era stata suggerita dal Presidente”) e da entrambi i deferiti in sede dibattimentale, che per il cartellino dell’ARANCI è stato richiesto l’importo di 25.000.000= di vecchie lire. Tale comportamento si pone in netto contrasto con il predetto art. 1 comma 1 del C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comune riferibile all’attività sportive ed in particolare contrasta con l’art. 8 comma 2 del C.G.S. che prevede che le attività attenenti al trasferimento alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe. La tesi adotta dai deferiti, di per se poco attendibile e non suffragata da alcun elemento obiettivo, è nettamente contraddetta da quanto affermato dal Presidente MARIODE MAESTRI all’incaricato dell’ufficio indagini; “io sicuramente ho detto al sig. ARANCI che suo figlio poteva valere 25.000.000=di lire perché è un ragazzo dotato e veloce. Alla responsabilità del dirigente del Presidente ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 consegue la responsabilità oggettiva e diretta della società. Non si ravvisa invece nei comportamenti loro ascritti la violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F., che comprenderebbe l’applicazione delle gravi sanzioni previste dall’art. 7 comma 6 del C.G.S. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare DICHIARA MARIO DE MAESTRI e GERARDO FRANCESCHINI, rispettivamentePresidente e Direttore sportivo del F.C. CASSANO responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e COMMINA agli stessi la sanzione dell’inibizione a tutto il 30.06.2003 COMMINA alla F.C. CASSANO 1966 responsabile a titolo di responsabilità oggettiva e diretta dell’operato dei predetti la sanzione dell’ammenda di EURO 500,00= Si comunichi direttamente alle parti e alla Procura Federale a cura della Segreteria C.R.L.
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