COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Garlasco – Camp. Juniores Reg. /Gir. M Gara del 15.02.2003 tra Cassolese-Garlasco Lomellina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Garlasco - Camp. Juniores Reg. /Gir. M Gara del 15.02.2003 tra Cassolese-Garlasco Lomellina (C.U. n. 31 del Comitato R.L. datato 20.02.2003) La Società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SPORTIELLOANDREAper CINQUEGARE, lamentando che la squalifica comminata sarebbe eccessiva rispetto al comportamento ingiurioso ed offensivo, ma non minaccioso, tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso può essere parzialmente accolto. In realtà dal contenuto del rapporto del direttore di gara, il calciatore SPORTIELLO non ha minacciato l’arbitro (l’augurio “devi morire” seppur censurabile e di pessimo gusto, non può essere considerato una effettiva minaccia) ma lo ha certamente gravemente ingiuriato ed offeso. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Commissione si può procedere ad una leggera riduzione della sanzione inflitta dal primo giudice. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore SPORTIELLOANDREA a QUATTROGARE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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