COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. S. Alessandro – Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 23.02.2003 tra Franco Scarioni-S. Alessandro

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. S. Alessandro - Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 23.02.2003 tra Franco Scarioni-S. Alessandro (C.U. n. 26 del Comitato Prov. di MILANO datato 13.02.2003) La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art. 29, comma V° e 42 comma VI°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34, comma VII°, del C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza costituisce, ai sensi dell’art. 29. comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società G.S.S. ALESSANDRO abbia inviato copia del reclamo alla società FRANCOSCARIONI e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo. Tanto premesso questa Commissione DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it