COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. S. Alessandro – Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 23.02.2003 tra Franco Scarioni-S. Alessandro
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. S. Alessandro - Camp. Juniores Prov. /Gir. D
Gara del 23.02.2003 tra Franco Scarioni-S. Alessandro
(C.U. n. 26 del Comitato Prov. di MILANO datato 13.02.2003)
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art. 29, comma V° e 42 comma VI°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34, comma VII°, del C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza costituisce, ai sensi dell’art. 29. comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società G.S.S. ALESSANDRO abbia inviato copia del reclamo alla società FRANCOSCARIONI e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.
Tanto premesso questa Commissione
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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