COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società U.S. Valcalepio Calcio 1° Categoria del Presidente della stessa Sig. Benvenuto Zanoli e del calciatore Chitò Giuseppe
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Società U.S. Valcalepio Calcio 1° Categoria del Presidente
della stessa Sig. Benvenuto Zanoli e del calciatore Chitò Giuseppe
La Commissione disciplinare
PREMESSO
che il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, il 22.01.2003 ha deferito a questa Commissione la società, al di lei Presidente ed il calciatore in epigrafe, indicati per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., contestando altresì al calciatore e alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali, che sono comparsi avanti questa Commissione, dopo avere la società deferita e inviato deduzioni a difesa;
RILEVATO
che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto dal contemporaneo tesseramento per più società e che la società che richiede un tesseramento ha l’onore di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso;
che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della società, che prima di richiedere il tesseramento, deve, come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAF in C.U. 14 del 1991/92 pag. 164); che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta nella stessa stagione sportiva essere stato tesserato per la POL. OR. FORESTOSPARSO. Che agli atti risulta che il calciatore non è stato impiegato in gare ufficiali di LEGANAZIONALEDILETTANTI;
tanto premesso
DELIBERA
Di rimettere gli, atti al G.S. di 2° grado del Settore Giovanile per eventuale partecipazione a gare di Settore;
di inibire il sig. BENVENUTOZANOLIPresidente della società VALCALEPIO a tutto il 14.04.03 di comminare alla società l’ammenda di EURO 104,00 per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F.;
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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