COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Brembio Vis Nova – Camp. Prom. /Gir. E Gara del 09.02.2003 tra Brembio-Cassano 1966
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Brembio Vis Nova - Camp. Prom. /Gir. E
Gara del 09.02.2003 tra Brembio-Cassano 1966
(C.U. n. 30 del Comitato R.L. datato 13.02.2003)
La società BREMBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LUCAMAZZOCCHIper QUATTROGARE, lamentando che la sanzione Comminata dal G.S. al calciatore sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: come chiaramente descritto nel rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore LUCAMAZZOCCHI, in seguito ad un contrasto di gioco con un avversario, gli spuntava addosso colpendolo ad una gamba e teneva un comportamento gravemente offensivo ed oltraggioso. Successivamente veniva allontanato grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra, pertanto la sanzione comminata dal G.S. appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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