COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Cogliatese – Camp. 1° Cat. /Gir. G Avverso delibera del G.S. relativa alla gara del 26.01.2003 tra Nuova Cogliatese-Montello
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Cogliatese - Camp. 1° Cat. /Gir. G
Avverso delibera del G.S. relativa alla gara del 26.01.2003
tra Nuova Cogliatese-Montello
(C.U. n. 31 del Comitato R.L. del 20.02.2003)
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti con cui è stato omologato il risultato della gara NUOVACOGLIATESE/MONTELLO con rigetto del reclamo della NUOVACOGLIATESE ed addebito della relativa tassa reclamo.
La Commissione, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: oggetto del reclamo non è il provvedimento di omologa della gara del 26.01.03 che è stato espressamente accettato della reclamante, ma il solo provvedimento di addebito della tassa di reclamo in forza del rigetto del reclamo al G.S. Sostiene la N. COGLIATESE che il predetto reclamo era stato proposto sulla base di un documento redatto dal direttore di gara solo successivamente dallo stesso rettificato e quindi senza colpa alcuna da parte sua posto che ove in possesso delle corrette informazioni, essa non avrebbe agito in alcun modo. Il reclamo merita accoglimento, il primo reclamo della N. COGLIATESE, infatti, era fondato esclusivamente nella circostanza riscontrata in un documento consegnato dal direttore di gara, poi rettificato dallo stesso, dell’entrata in campo del calciatore n. 15 e non dal calciatore n. 16. Ne consegue che è presumibile che ove in possesso delle informazioni corrette, la N. COGLIATESE non avrebbe proposto reclamo. Pertanto persistono ragioni di giustizia perché la tassa di reclamo del giudizio di primo grado sia riaccreditata alla reclamante al pari di quella del presente giudizio.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto la C.D. dispone l’accredito della tassa di reclamo del giudizio avanti il G.S. sul conto della N. COGLIATESE nonché l’accredito della tassa del presente a favore della reclamante.
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