COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Falco – Camp. 2° Cat. /Gir. D Gara del 09.02.2003 tra Rovetta-Falco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Falco - Camp. 2° Cat. /Gir. D Gara del 09.02.2003 tra Rovetta-Falco (C.U. n. 24 del Comitato prov. di Bergamo datato 13.02.2003) La società FALCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GAZZERAMASSIMILIANO per CINQUEGARE, lamentando che il calciatore non avrebbe tenuto il comportamento per il quale la sanzione è stata inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: il reclamo non merita accoglimento. Il rapporto del direttore di gara identifica in modo chiaro i comportamenti tenuti dal calciatore GAZZERA ed, in particolare, gli insulti dallo stesso profferiti nei confronti dell’arbitro nonchè il successivo tentativo di avvicinarsi a lui con fare minaccioso (contatto evitato, come risulta dal rapporto stesso, dall’intervento dei compagni di squadra e del capitano in particolare). A fronte di ciò, considerata la natura di fonte di prova privilegiata costituita dal rapporto del direttore di gara, le osservazioni della reclamante risultano essere mere petizioni di principio prive di valore probatorio. Resta da valutare la congruità della sanzione comminata dal primo giudice che, alla luce della giurisprudenza di questa Commissione, pare certamente congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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