COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Segratese – Camp. 2° Cat. /Gir. J Gara del 16.02.2003 tra Atletico Pioltello-Segratese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Segratese - Camp. 2° Cat. /Gir. J Gara del 16.02.2003 tra Atletico Pioltello-Segratese (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Milano datato 20.02.2003) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. SEGRATESEche lamenta che il calciatore PIERPAOLOPAVAN, espulso dal campo durante la gara:VILLA/ATLETICOPIOLTELLO, ha partecipato alla successiva gara, quella in oggetto, in posizione irregolare, rilevato che copia del reclamo è stato inviato alla controparte, osserva: Contrariamente a quanto risulta dal C.U. n. 27 del 20.02.2003 il calciatore PIERPAOLOPAVAN non è stato espulso nel corso della gara VILLA/ATLETICOPIOLTELLO. Trattasi di pubblicazione causata da un mero errore di trascrizione da parte del direttore di gara: nel C.U. n. 28 del 27.02.2003 viene, infatti, pubblicata la relativa correzione. Il reclamo va pertanto respinto ma è evidente che la reclamante è stata indotta in errore e che, di conseguenza, ricorrono giusti motivi per non addebitare la relativa tassa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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