COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Oriese – Camp. 2° Cat. /Gir. U Gara del 09.02.2003 tra Oriose-Alpina
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Oriese - Camp. 2° Cat. /Gir. U
Gara del 09.02.2003 tra Oriose-Alpina
(C.U n. 24 del Comitato di Lodi)
La società U.S. ORIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore STEFANOZANONI sino al 09.05.2003, lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore ZANONI sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: letto il rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore STEFANOZANONI, colpiva, con gesto di reazione, un calciatore avversario con due gomitate allo stomaco e con un pugno in pieno volto facendolo cadere a terra.
Successivamente il ZANONI si avventava sul calciatore avversario ancora steso a terra colpendolo con tre violenti calci al corpo. Finalmente veniva bloccato ed allontanato grazie all’intervento del direttore di gara e di alcuni compagni. Uscendo dal terreno di giuoco continuava a minacciare i calciatori avversari. Pertanto vista la violenza e il protrarsi del comportamento del ZANONI la sanzione comminata dal G.S. appare fin troppo benevola.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.