COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: CAVENAGO-CODOGNO – Girone L – Del 22-02-2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO JUNIORES
GARA: CAVENAGO-CODOGNO - Girone L - Del 22-02-2003
Con decisione pubblicata sul C.U. n°32 del 27-02-2003, lo scrivente Giudice Sportivo ha deciso di sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art.15 comma 1del C.G.S., il signor Celsa Alessio (Società Cavenago).
Letto il referto ufficiale di gara, sentito in proposito il direttore di gara, si rileva quanto segue: a seguito di una decisione tecnica, il direttore di gara era fatto oggetto da parte del calciatore Celsa Alessio (Società Cavenago) d’atteggiamenti gravemente minacciosi e violenti: in un primo tempo veniva infatti ripetutamente insultato e spinto dal citato calciatore che successivamente tentava di sferrargli alcuni pugni, senza riuscie a colpirlo; subito allontanato dai compagni, il calciatore in questione si divincolava e riusciva a sferrare un calcio tra il petto e lo stomaco dell’arbitro. Per questo motivo, mancandogli il respiro, il direttore di gara sospendeva momentaneamente e per circa cinque minuti la gara riprendendola e portandola regolarmente a termine, sentendosene in grado.
Il comportamento violento del signor Celsa Alessio, è stato posto fulmineamente in essere, probabilmente per un eccesso di collera inspiegabile ed ingiustificabile, sia in considerazione delle circostanze di estrema normalità riguardanti lo svolgimento della gara nelle quali si è verificato l’episodio, sia per i futili motivi che paiono esserne stati la causa scatenante. A sola attenuante, che questo giudice considera ai fini di una riduzione della sanzione è la giovane età del calciatore.
Vi è da rilevare, infine, che la violenza subita dal direttore di gara è episodio circoscritto al solo calciatore Celsa e non è stata di gravità tale da non consentirgli fisicamente e psicologicamente di proseguire l’incontro.
I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono oggettivamente responsabile la società Cavenago, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 2 e dell’art.10, del nuovo C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
1. Di commincare per i fatti accaduti l’ammenda di E.250,00 alla Società Cavenago a titolo di responsabilità oggettiva;
2.Di squalificare per i motivi su esposti il signor Celsa Alessio, Società Cavenago per anni uno, vale a dire sino al 01-03-2004.