COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Operese – Camp. Jun. Prov. / Gir. E Gara del 08.02.2003 tra U.S. MI3-Operese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Operese - Camp. Jun. Prov. / Gir. E Gara del 08.02.2003 tra U.S. MI3-Operese (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Milano) La società OPERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CHIANETTAMIRKO sino al 31.05.2004 e ODDOERNESTO sino al 31.12.2003 ed ha disposto l’ammenda di EURO 130,00, lamentando che il calciatore CHIANETTA si sarebbe limitato a sole ed esclusive offese verbali nei confronti del direttore di gara. Il calciatore ODDO sarebbe del tutto estraneo ai fatti. Non sarebbero stati lanciati in campo pietre e/o oggetti vari. Chiede pertanto; la riduzione della squalifica al calciatore CHIANETTA, l’eliminazione della sanzione al calciatore ODDO e dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale ed i suoi allegati, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito a chiarimenti il direttore di gara si rileva che i calciatori in oggetto si sono resi responsabili dei fatti e delle condotte loro ascritti e di conseguenza meritano le squalifiche disposte dal giudice di prime cure. Dalla stessa documentazione emerge che i sostenitori della POL. OPERESE hanno costantemente tenuto una condotta gravemente offensiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro oltre al ripetuto lancio di sassi sul terreno di giuoco. Tutte le sanzioni disposte dal G.S. appaiono pertanto meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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