COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or. S. Giuliano – Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 09.02.2003 tra Sanpietrina-Or. S. Giuliano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or. S. Giuliano - Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 09.02.2003 tra Sanpietrina-Or. S. Giuliano (C.U. n. 24 del Comitato di Monza datato 13.02.2003) La società OR. S. GIULIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore IZZIMASSIMILIANO sino al 31.05.2003 ed il calciatore LORENZOTOSIN sino al 31.12.2005, lamentando che le sanzioni erano eccessive in quanto: i DUEcalciatori si sono limitati a proferire frasi offensive. La Commissione Disciplinare, perso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentiti la controparte e a chiarimenti, l’arbitro, osserva: il richiesto confronto con l’arbitro e il richiesto colloquio con il C.G.S. sono istanze chiaramente inammissibili. L’arbitro, sentito a chiarimenti ha confermato che il calciatore MASSIMILIANOIZZI ha effettivamente tentato di colpirlo con un sasso, dopo essere stato espulso per aver pronunciato frasi gravemente offensive e minacciose: la sanzione comminata, di conseguenza è congrua. Per quanto riguarda il calciatore LORENZOTOSIN l’arbitro ha precisato che lo stesso si trovava ad una distanza tale da non poter assolutamente colpirlo con un pugno; non può dunque parlarsi di tentativo di colpirlo, ma semplicemente di gesto irriguardoso e minaccioso. In considerazione di ciò, la sanzione, va congruamente ridotta; per le frasi ingiuriose, il gesto minaccioso e la sassata che ha provocato una leggera contusione all’anca sinistra dell’arbitro (che ha escluso che il sasso possa essere stato involontariamente sollevato da una scarpa del calciatore), appare equo comminare la squalifica a tutto il 31.05.2004. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore TOSINLORENZO a tutto il 31.05.2004 e RESPINGE per il resto il reclamo proposto. Si dispone l’accredito della relativa tassa.
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