COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Amatese – Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 09.02.2003 tra Amatese-Posl Dugnano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Amatese - Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 09.02.2003 tra Amatese-Posl Dugnano (C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Milano datato 20.02.2003) La società AMATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GONNELLAGIUSEPPE sino al 09.02.2004, lamentando l’eccessività della sanzione comminata dal G.S., sostenendo l’involontarietà della azione del calciatore sanzionato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: l’arbitro sentito da questa Commissione ha ribadito che il calciatore GONNELAGIUSEPPE, eludendo l’azione del proprio portiere che cercava di allontanare i compagni che attorniavano il direttore di gara, gli si portava incontro tentando di colpirlo con uno schiaffo, parzialmente evitato. Nessun dubbio quindi sulla volontarietà del comportamento del calciatore, che seppur biasimevole può trovare una attenuazione nella dovuta conseguente sanzione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore GONNELLAGIUSEPPE a tutto il 20.10.2003. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa.
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