COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.P. San Martino – Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 16.02.2003 tra San Martino-Peloritana
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.P. San Martino - Camp. 3° Cat. / Gir. C
Gara del 16.02.2003 tra San Martino-Peloritana
(C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Milano datato 27.02.2003)
La società SANMARTINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatoreMASTROIANNINICOLINO per TREGARE, lamentando che l’arbitro avrebbe scambiato un calciatore con un altro e che il calciatore in oggetto non aveva posto in essere il comportamento contestato.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: sentito il direttore di gara a chiarimento, lo stesso ha escluso l’errore di persona ed ha confermato che è stato il calciatore MASTROIANNINICCOLINO a profferire nei suoi confronti le frasi ingiuriose riportate nel proprio rapporto di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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