COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletico Cinisello in merito alla posizione irregole del calciatore Mastroianni Niccolino – Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 23.02.2003 tra Atletico Cinisello-San Martino
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Atletico Cinisello in merito alla posizione irregole
del calciatore Mastroianni Niccolino - Camp. 3° Cat. / Gir. C
Gara del 23.02.2003 tra Atletico Cinisello-San Martino
(C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Milano datato 27.02.2003)
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art. 29, comma V° e 42 comma VI°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34, comma VII°, del C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza costituisce, ai sensi dell’art. 29, comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società ATLETICOCINISELLO abbia inviato copia del reclamo alla società SANMARTINO e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.
Tanto premesso questa Commissione
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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