COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Rhodense – Camp. Ecc. / Gir. A Gara del 16.02.2003 tra Rhodense-NCP
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Rhodense - Camp. Ecc. / Gir. A
Gara del 16.02.2003 tra Rhodense-NCP
(C.U. n. 31 del C.R.L. datato 20.02.2003)
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che le sanzioni comminate al tecnico D’AMATO ERTOLE ed ai calciatori PETROZZIGENNARO e VALENTEGAETANO, ai sensi dell’art. 42 n. 3 lettera a-b, non sono impugnabili in alcuna sede: il reclamo va, quindi sul punto dichiarato inammissibile. Con minor rigore può essere valutato, anche a seguito di chiarimenti forniti dall’assistente dell’arbitro, il comportamento del calciatore VALERLO BERETTA che espulso per aver rivolto un epiteto offensivo al direttore di gara, ha poi pronunciato una frase minacciosa nei confronti dell’assistente, che aveva provocato il provvedimento disciplinare.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
La squalifica del calciatore VALERLOBERETTA a TREGARE, dichiarando inammissibile per il resto il reclamo proposto. Dispone l’accredito della relativa tassa.