COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina – Camp. Prom. / Gir. A Gara del 09.02.2003 tra Rescaldina-Olgiate Olona
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Rescaldina - Camp. Prom. / Gir. A
Gara del 09.02.2003 tra Rescaldina-Olgiate Olona
(C.U. n. 30 del C.R.L. datato 16.02.2003)
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami di secondo grado devono essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
Rilevato che il reclamo è stato spedito per posta (Raccomandata R/R) in data 1 MARZO 2003 e che il Comunicato Ufficiale contenente i provvedimenti disciplinari oggetto di reclamo è stato pubblicato in data 16 FEBBRAIO2003. In ossequio all’art. 42, V comma, del C.G.S. rileva la tardività del reclamo proposto.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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