COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bedizzolese – Camp. Prom. / Gir. F Gara del 16.02.2003 tra Leno-Bedizzolese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Bedizzolese - Camp. Prom. / Gir. F
Gara del 16.02.2003 tra Leno-Bedizzolese
(C.U. n. 31 del C.R.L. datato 20.02.2003)
La società BEDIZZOLESEha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore STEFANORIVADOSSI per TREGARE, lamentando che il calciatore oggetto del provvedimento disciplinare non si sarebbe reso responsabile dei fatti a lui ascritti. Chiedono pertanto una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si rileva che il calciatore RIVADOSSI a fine gara si è rivolto ad uno degli assistenti dell’arbitro ingiuriando il direttore di gara e chiudendo la frase di protesta con una bestemmia.
Pertanto, tenendo conto anche della recidiva in ammonizione, la sanzione disposta dal giudice di prime cure è del tutto congrua agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione e perciò meritevole di integrale conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.