COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calvairate in merito alla richiesta di ripetizione della gara Calvairate-Vigejunior – Camp. 2° Cat. / Gir. V Gara del 09.02.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calvairate in merito alla richiesta di ripetizione della gara Calvairate-Vigejunior - Camp. 2° Cat. / Gir. V Gara del 09.02.2003 (C.U. n. 26 del Comitato Prov. di Milano del 13.02.2003) La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art. 29, comma V° e 42 comma VI°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34, comma VII°, del C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza costituisce, ai sensi dell’art. 29, comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società A.S. CALVAIRATE abbia inviato copia del reclamo alla società VIGEJUNIOR e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto in relazione alla richiesta di ripetizione della gara RESPINGE Il reclamo riguardante il calciatore DINIGRIMATTEO in quanto le argomentazioni portate a sostegno dalla reclamante appaiono inverosimili e configgono nettamente con quanto si legge nel rapporto dell’arbitro in quanto risulta che il direttore di gara è stata colpito al volto con un violento schiaffo, causandogli fuoriuscita di sangue. La sanzione pertanto appare equa e va integralmente confermata. Infine giova precisare che le norme non consentono il confronto con l’arbitro. Si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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