COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa Carcina – Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 01.02.2003 tra Epas-Villa Carcina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa Carcina - Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 01.02.2003 tra Epas-Villa Carcina (C.U. n. 24 del Comitato Prov. di Brescia datato 13.02.2003) La società VILLACARCINAha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ROSSIROBERTO sino al 14.04.2003, negando che il calciatore fosse venuto a contatto con il direttore di gara e confida nella clemenza per la riduzione della squalifica inflittagli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del c.g.S., rileva: le argomentazioni svolte dalla società VILLACARCINA appaiono inverosimili e confliggono con quanto riportato nel referto di gara dove si legge che a seguito di un calcio di rigore a favore della società EPAS il calciatore ROSSI dava uno spintone al direttore di gara, insultandolo. La sanzione appare equa e va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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