COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 JUNIORES Delibera GARA: FOOTBALL FIVE BG – BERGAMO CALICO A5 – DEL 01.03.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A5 JUNIORES
Delibera
GARA: FOOTBALL FIVE BG - BERGAMO CALICO A5 - DEL 01.03.2003
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 33 del 06/03/2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Bergamo calcio a cinque.
Letto il reclamo preannunziato ed inviato regolarmente ai sensi del combinato disposto degli art. 24 comma 5; 29 comma 5 e 42 comma 1 del nuovo C.G.S., dalla Società Bergamo calcio a cinque.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che:
- con il proprio reclamo la Società Bergamo calcio a cinque assume che nella gara in oggetto, giocata l’1-3-03, la società Football Five Bergamo, violando la disposizione del CU. N° 1 del CRL che riporta le decisioni della Divisione Nazionale Calcio a 5 per la stagione 2002-03, ha impiegato i calciatori Capella Luca nato il 25-3-1988 e Mandelli Aaron nato il 14-3-1988, entrambi non ancora quindicenni ed entrambi sprovvisti della “autorizzazione del Crl” a partecipare a gare “agonistiche” così come previsto dall’art 34, c3 delle Noif;
- sostiene inoltre che nella distinta dei calciatori consegnata al direttore di gara ed allegata agli atti ufficiali di gara, per entrambi i calciatori è stato segnalatoin modo errato, quale anno di nascita il 1987, (senza indicazione del mese e del giorno di nascita).
Per la qual cosa chiede a carico della società Football Five Bergamo:
• la sanzione sportiva della perdita della gara,
• le sanzioni previste a carico dell’accompagnatore ufficiale e del presidente della società;
• la verifica dell’osservanza delle norme della tutela medico sportiva;
• la verifica della reiterazione di uguale comportamento nelle precedenti gare.
L’assunto della Società Bergamo calcio a cinque trova puntuale conferma negli atti ufficiali di gara: infatti la società Football Five Bergamo ha elencato nella distinta dei calciatori consegnata al direttore di gara e quindi schierato ed impiegato come nati nel 1987 i calciatori Capella Luca matricola 4028966 e Mandelli Aaron matricola 4015137; da controllo effettuato d’ufficio i citati calciatori risultano nati rispettivamente il 25-3-1988 ed il 14-3-1988: pertanto entrambi, alla data della gara, non avevano compiuto il quindicesimo anno di età.
La società Football Five Bergamo, ha quindi impiegato nella gara in oggetto, giocata l’1-3-03, due calciatori che non avevano ancora compiuto il quindicesimo anno di età ed ha indicato, nella distinta dei calciatori consegnata al direttore di gara ed allegata agli atti ufficiali, per ciascuno di essi il numero di matricola corretto ma, artatamente, una data di nascita errata, probabilmente per consentire la loro (apparentemente legittima) partecipazione alla gara.
Francamente non pare possibile che il dirigente signor Campana Marco, che ha sottoscritto la distinta in questione ed i tecnici signori Agosti Massimo e Barcella Luca non fossero a conoscenza della reale data di nascita dei calciatori di cui trattasi: il comportamento dei citati signori risulta riprovevole e da colpire con estrema durezza in quanto esempio totalmente negativo che evidenzia, oltre alla infrazione alle succitate norme, anche la palese e dolosa violazione della norma fondamentale che regola la vita di ogni sportivo: è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’ Art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; in particolare il compito di dirigenti e tecnici si esplicita, oltre al resto, anche nel mantenere in ogni circostanza un comportamento fattivamente improntato al rispetto di tali principi al fine essere positivo esempio e favorire la formazione, degli atleti loro affidati, soprattutto se di giovane età.
In un rapporto sportivo, soprattutto se finalizzato al raggiungimento di un risultato agonistico, è altamente diseducativo e dequalificante, porre l’inganno, in una qualsiasi forma o grado, alla base delle fatiche e dell’impegno di un gruppo di ragazzi, che non possono così legittimamente e pienamente gioire di risultati lealmente ottenuti.
La disposizione della Divisione Nazionale Calcio a 5 per la stagione 2002-03, fatta propria e pubblicata sul CU. N° 1 del 4-7-02 del CRL., peraltro ribadita al punto 3 delle Norme federali e determinazioni del C.R.L. per la stagione 2002-03, pubblicate in allegato al C.U. n°.13 del 3-10-2002 che pure testualmente recita:
“3. Limiti di partecipazione alle gare ufficiali di calciatori in relazione all’età.
.d) Campionato regionale “Juniores: Possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età. …..”. non pone dubbi interpretativi sugli obblighi statuiti; pertanto essendo la gara stata giocata l’1-3-03, a quella data effettivamente nessuno dei due calciatori citati, rispettivamente nati il 25-3-1988 ed il 14-3-1988, era in possesso del requisito presupposto di aver, “compiuto il 15° anno di età”.
Nulla questio riguardo alla “autorizzazione” a partecipare a gare “agonistiche” previsto dall’art 34, c3 delle Noif; infatti tale autorizzazione può essere richiesta e rilasciata solamente ad atleti che, compiuto il 15° anno di età, intendono partecipate a competizioni agonistiche.
Chiarito quindi che, nel caso in questione per la partecipazione alla gara è necessario il solo requisito del possesso della età, di essere cioè “…nati dal 1° gennaio 1984 in poi” ed aver “compiuto il 15° anno di età”, rimane da definire la sanzione da applicare al caso di specie; tale sanzione, in ragione di quanto sopra, non può quindi essere quella richiesta dalla Società Bergamo calcio a cinque cioè la punizione sportiva prevista all’art 12, c 5 del nuovo CGS (come indicato dall’art 34, c3 delle Noif), vale a dire la punizione sportiva della perdita della gara, bensì deve essere quella indicata dall’art 12, c 6 del nuovo CGS che all’uopo dispone “le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori”, per coloro che commettono infrazioni al divieto “…..di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse”;
Si è accertato d’ufficio che la società Football Five Bergamo nel corso della stagione oltre alla infrazione commessa nella citata gara ha commesso altre infrazioni della medesima indole praticamente in quasi tutte le gare giocate schierando a volte uno, a volte entrambi i calciatori in questione.
Il reclamo risulta perciò fondato, e va accolto nella sola parte che riguarda il limite di età;
La società Football Five Bergamo non ha fatto pervenire deduzioni in merito;
I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono oggettivamente responsabile la società Football Five Bergamo, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi del nuovo C.G.S.
PQS
DELIBERA
1. di squalificare per una gara, in ragione della minore età, i calciatori Capella Luca e Mandelli Aaron della società Football Five Bergamo;
2. di comminare alla Società Football Five Bergamo, oggettivamente responsabile delle infrazioni commesse dai propri tesserati l’ammenda di € 500,00.
3. di squalificare, per i motivi su indicati, i tecnici signori Agosti Massimo e Barcella Luca , della Società Football Five Bergamo, fino all’ 12-06-03;
4. di inibire, per i motivi su indicati, il dirigente signor Campana Marco della Società Football Five Bergamo, fino al 12-6-03;
5. di omologare come segue il risultato della gara: Football Five Bergamo - Bergamo calcio a cinque 14-3;
6. di disporre l’accredito della tassa reclamo, se versata.