COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi – Camp. Prom. / Girone C Gara del 17.11.2002 tra A.S. Varzi/U.S: Cuggiono (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 28.11.2003 avverso delibera del G.S. che ha omologato il risultato della gara).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi - Camp. Prom. / Girone C Gara del 17.11.2002 tra A.S. Varzi/U.S: Cuggiono (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 28.11.2003 avverso delibera del G.S. che ha omologato il risultato della gara). La Commissione Disciplinare, ricevuti gli atti dalla C.A.F. a seguito di annullamento della delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09/01/2003 per violazione delle norme sul contraddittorio,ritualmente convocati e sentiti all’udienza del 06/03/2003 i rappresentanti dell’A.S. Varzi, che hanno ribadito, nel merito, quanto sostenuto nel reclamo rigettato con la delibera appena citata, ribadisce l’infondatezza del reclamo. Non esistono, contrariamente a quanto sostiene la reclamante che norme che regolano nel campionato di ECCELLENZA e PROMOZIONE, l’impiego, dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse, di calciatori nati dall’01/01/1982. Il Consiglio Direttivo del C.R.L. come consentito dall’art. 34 bis delle NOIF, ha stabilito che nelle gare dei campionati di cui sopra le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti almeno DUE calciatori nati dall’1/1/1982 in poi; l’obbligo cessa nel caso di espulsione dal campo di uno o più di tal calciatore e nel caso di infortunio, ove, in quest’ultimo caso, sono già state effettuate tutte le sostituzioni consentite. (C.U. n. 44 del CRL. Datato 30/05/2002). Nell’opuscolo allegato al C.U. n. 13 del 3/10/2002, lo stesso Consiglio Direttivo del CRL. Ha inteso solo raccogliere in un unico testo alcune norme del C.G.S. e delle NOIF di più frequente applicazione (Norme Federali) e le determinazioni dello stesso CRL. Non si può, dunque, parlare di norme successive che ha, implicitamente, abrogato la norma precedente in vigore e, comunque, dare alla norma una interpretazione che porterebbe a situazione aberranti. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RESPINGE Il reclamo proposto, confermando l’addebito della relativa tassa.
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