COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Lorenteggio – Camp. 2° Cat. / Girone O Gara del 23.02.2003 tra Lorenteggio-La Spezia (C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Milano datato 27/02/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Lorenteggio - Camp. 2° Cat. / Girone O Gara del 23.02.2003 tra Lorenteggio-La Spezia (C.U. n. 28 del Comitato Prov. di Milano datato 27/02/2003) La società A.S. LORENTEGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GIULIANO BELMONTE a tutto il 27/06/2003, lamentando che la squalifica era eccessiva in quanto il calciatore aveva colpito l’arbitro involontariamente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la reclamante, osserva che l’arbitro nel proprio rapporto di gara ha chiaramente esposto, che il calciatore, dopo che gli era stato “fischiato” un fallo (e quindi non dopo essere stato espulso come si legge nel C.U. n. 28 del Comitato Prov. di MILANO) ha lanciato debolmente il pallone addosso al direttore di gara colpendolo sulla spalla. L’arbitro peraltro sentito a chiarimenti, ha precisato che si è trattato quasi di un passaggio e che non vi era nel calciatore alcuna volontà di arrecare danni. E’ evidente che il comportamento del BELMONTE va valutato con minor rigore e la sanzione ridotta. Di conseguenza la Commissione Disciplinare ritiene di RIDURRE La squalifica del calciatore GIULIANO BELMONTE a tutto il 22/03/2003 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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